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Database terminologico
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Esame per la certificazione CE
Dominio: Sicurezza e salute sul lavoro
Sottodominio di 1° grado
Documenti/certificazioni
Indicativo grammaticale
Sintagma nominale
Note grammaticali
Maschile singolare
Definizione
Procedura mediante la quale un organismo notificato stabilisce e certifica che un modello di macchina, componente di sicurezza o dispositivo di protezione individuale soddisfa ai requisiti della direttiva che lo riguardano.

Descrizione della procedura La domanda di esame per la certificazione CE è presentata dal fabbricante, o dal suo mandatario stabilito nella Comunità, ad un solo organismo notificato; essa contiene:
1) il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità nonchè il luogo di fabbricazione del prodotto;
2) un fascicolo tecnico della costruzione comprendente almeno un disegno complessivo della macchina e degli schemi dei circuiti di comando, nonché disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, ecc., che consentano la verifica della conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicureza e sanitari;
3) la descrizione delle soluzioni adottate per prevenire i rischi presentati dal prodotto nonchè l'elenco delle norme utilizzate;
4) un esemplare delle istruzioni per l'uso del prodotto;
5) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità dei prodotti alle disposizioni delle direttive.
Se il modello soddisfa alle disposizioni che lo riguardano, l'organismo redige un attestato di certificazione CE, che è notificato al richiedente.

Altre informazioni
Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve informare l'organismo notificato di tutte le modifiche, sia pure di scarsa importanza, che ha apportato o che intende apportare alla macchina che forma oggetto del modello. L'organismo notificato esamina tali modifiche e informa il fabbricante o i l suo mandatario stabilito nella Comunità se la certificazione CE rimane valida.
L'organismo che rifiuta di rilasciare un'attestato di certificazione CE ne informa gli organismi notificati. L'organismo che revoca una certificazione CE ne informa lo Stato membro che lo ha notificato. Quest'ultimo unforma gli Stati membri e la Commissione, illustrando i motivi di tale decisione.
I fascicoli e la corrispondenza riguardanti le procedure di certificazione CE sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in una lingua accettata da quest'ultimo.
Fonte definizione
Allegato VI, D.Lgs. 459/96
Legislazione europea
Direttive 89/686/CEE, 89/392/CE
Legislazione italiana
D.P.R. 459/96; D.Lgs. 475/92
Sinonimi
Esame CE del tipo, Omologazione
Diagramma concettuale
En
Fr
De