Persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
Modalità di elezione/designazione
1) Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza:
a) è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno;
b) può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo;
c) può essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali.
2) Nelle aziende, o unità produttive, con più di 15 dipendenti:
a) è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda;
b) in assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
AttribuzioniIl rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
1) ha diritto di accesso ai
luoghi di lavoro e riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la
valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le
sostanze e i
preparati pericolosi, le
macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli
ambienti di lavoro, gli
infortuni e le
malattie professionali;
2) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori nell'azienda ovvero unità produttiva;
3) è consultato sulla designazione dei componenti del
servizio di prevenzione e protezione, nonchè sulla nomina degli addetti all'attività di prevenzione incendi, al
pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
4) è consultato in merito all'organizzazione della
formazione dei lavoratori;
5) riceve una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i
rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi;
6) partecipa alla
riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
7) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
8) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
9) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal
datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Altro
Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli. Egli non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.