Divulgazione di tutte le notizie di carattere eminentemente pratico indirizzate a permettere lo svolgimento sicuro delle mansioni lavorative.
Obblighi del datore di lavoro
Il
datore di lavoro provvede affinché ciascun
lavoratore riceva un'adeguata informazione su:
1) i
rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
2) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
3) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
4) i
pericoli connessi all'uso delle
sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
5) le procedure che riguardano il
pronto soccorso, la
lotta antincendio, l'
evacuazione dei lavoratori;
6) il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il
medico competente;
7) i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.