EOHS Term
Versione tedescaVersione ingleseVersione francese
 
Database terminologico
Seguendo i link presenti all'interno della scheda è possibile accedere ai testi legislativi di riferimento, ai diagrammi concettuali in cui appare il concetto, nonché ad altre schede del database terminologico correlate dal punto di vista concettuale o linguistico al concetto in esame.


Servizio di prevenzione e protezione
Dominio: Sicurezza e salute sul lavoro
Sottodominio di 1° grado
Figure professionali e organismi aziendali
Indicativo grammaticale
Sintagma nominale
Note grammaticali
Maschile singolare
Definizione

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Modalità di costituzione
Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda, siano in possesso dei requisiti professionali richiesti agli addetti e ai responsabili dei servizi.

Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, devono possedere determinate capacità e requisiti professionali, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.

I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In questo caso, egli deve frequentare corsi di formazione e di aggiornamento adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Compiti
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, misure preventive e protettive e sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
f) a contribuire all'informazione dei lavoratori.

Fonte definizione
Artt. 2, 31, 33-34 D.Lgs. 81/2008
Legislazione europea
Direttiva 89/391/CEE
Legislazione italiana
D.Lgs. 81/2008
Contiene
Varianti
SPP, Servizio di prevenzione e protezione dai rischi, Servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali
Diagramma concettuale
En
Fr
De
Proposta traduttiva En
Health and safety committee
Indice di affidabilità En
1
Proposta traduttiva Fr
Service de prévention et de protection
Indice di affidabilità Fr
1
Proposta traduttiva De
Abteilung für Arbeitsschutz und –sicherheit
Indice di affidabilità De
1