Soggetto incaricato dal
committente o dal
responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, dell'esecuzione dei seguenti compiti:
1) redigere o far redigere il
piano di sicurezza e di coordinamento: nella redazione di tale piano, il coordinatore per la progettazione dovrà verificare se il progetto dell'opera necessita dell'adozione di misure speciali di sicurezza, individuando rischi particolari in fase di esecuzione, cui dare preliminarmente le opportune soluzioni. Potrà valutare altresì, con il progettista, l'eventualità di apportare modifiche al progetto. Infine, dovrà pianificare la successione di tutti i lavori occorrenti, seguendo l'opera dall'inizio fino alla sua ultimazione.
2) predisporre il
fascicolo con le caratteristiche del cantiere.
Tali obblighi devono essere assolti durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte.
La nomina di un coordinatore per la progettazione è obbligatoria nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, e in cui a) l'entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini-giorno, b) i lavori comportano i rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori elencati nell'allegato II del D.Lgs. 494/96.