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Database terminologico
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Rimozione
Dominio: Sicurezza e salute sul lavoro
Sottodominio di 1° grado
Misure protettive
');">Sottodominio di 2° grado
Amianto
Indicativo grammaticale
Sostantivo
Note grammaticali
Femminile singolare
Definizione
Eliminazione di ogni potenziale fonte di esposizione e di ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono nell'edificio. Produce notevoli quantitativi di rifiuti tossici e nocivi che devono essere correttamente smaltiti. In genere richiede l'applicazione di un nuovo materiale, in sostituzione dell'amianto rimosso. L'eventuale rimozione di un materiale di amianto precedentemente incapsulato è più complessa, per la difficoltà di bagnare il materiale a causa dell'effetto impermebilizzante del trattamento.
Comporta un rischio estremamente elevato per i lavoratori addetti e per la contaminazione dell'ambiente; in effetti se viene condotto impropriamente può elevare la concentrazione di fibre aerodisperse, aumentando, invece di ridurre, il rischio di malattie da amianto. Se l'ambiente in cui avviene la rimozione non è naturalmente confinato, occorre provvedere alla realizzazione di un confinamento artificiale con idonei divisori.

Tecniche di rimozione
Prima dell'inizio del lavoro, la zona dovrà essere sgombrata da tutti i mobili e le attrezzature che possono essere spostati. La rimozione dell'amianto deve avvenire ad umido. Per l'imbibizione del materiale possono essere usati agenti surfattanti o impregnanti. Generalmente è sufficiente bagnare l'amianto con un getto diffuso a bassa pressione, spruzzando il materiale una prima volta per bagnare la superficie e poi una seconda volta per ottenere la saturazione. Quando, per lo spessore del rivestimento o per la presenza di trattamenti di superficie, non è possibile ottenere un'impregnazione totale con questa tecnica, si praticano dei fori nel materiale attraverso i quali la soluzione imbibente viene iniettata in profondità. Si deve comunque evitare il ruscellamento dell'acqua.
Fonte definizione
Art. 3, 5 D.M. 06/09/94
Legislazione europea
Direttive 76/769/CEE, 80/1107/CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/CEE, 88/642/CEE, 03/18/CE
Legislazione italiana
D.Lgs. 277/91, L. 257/92
Contenuto in
Metodo di bonifica
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