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Database terminologico
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Valore limite di esposizione
Dominio: Sicurezza e salute sul lavoro
Sottodominio di 1° grado
Misure preventive
');">Sottodominio di 2° grado
Vibrazioni
Indicativo grammaticale
Sintagma nominale
Note grammaticali
Maschile singolare
Definizione
Massimo livello giornaliero consentito di esposizione professionale alle vibrazioni.
Per le vibrazioni tramesse al sistema mano-braccio, il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2; per le vibrazioni trasmesse al corpo intero, il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,15 m/s2.
Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione è stato superato, il datore di lavoro prende misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e adatta di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

Deroghe
Nel caso di attività lavorative in cui l'esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche è abitualmente inferiore ai valori di azione, ma varia sensibilmente da un momento all'altro e può occasionalmente superare il valore limite di esposizione, il datore di lavoro può richiedere la deroga al rispetto dei valori limite a condizione che il valore medio dell'esposizione calcolata su un periodo di 40 ore sia inferiore al valore limite di esposizione e si dimostri, con elementi probanti, che i rischi derivanti dal tipo di esposizione cui è sottoposto il lavoratore sono inferiori a quelli derivanti da un livello di esposizione corrispondente al valore limite.
Fonte definizione
Artt. 3, 5, 9 D.Lgs.187/05
Legislazione europea
Direttiva 2002/44/CE
Legislazione italiana
D.Lgs.187/05
Termini correlati
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