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Database terminologico
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Indennità giornaliera per inabilità temporanea
Dominio: Sicurezza e salute sul lavoro
Sottodominio di 1° grado
Misure protettive
Indicativo grammaticale
Sintagma nominale
Note grammaticali
Femminile singolare
Definizione
Prestazione dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali corrisposta al lavoratore infortunato a decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale e fino a quando dura l'inabilità assoluta, che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro.
Il giorno in cui avviene l'infortunio non è compreso fra quelli da computare per la determinazione della durata delle conseguenze dell'infortunio stesso.
Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il sessanta per cento della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da norme legislative e regolamentari, nonché da contratti collettivi o individuali di lavoro, per i giorni successivi fino a quando sussiste la carenza dell'assicurazione.
Fonte definizione
Artt. 66-73, D.P.R. 1124/65
Legislazione italiana
D.P.R. 1124/65, D.Lgs. 38/00
Termini correlati
En
~ Short-term incapacity-benefit