Registro nel quale sono iscritti i lavoratori esposti ad
agenti cancerogeni e
mutageni e nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'
esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal
datore di lavoro il quale ne cura la tenuta per il tramite del
medico competente. Il
responsabile del servizio di prevenzione ed i
rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro:
1) è tenuto a comunicare ai lavoratori che ne facciano richiesta le relative annotazioni individuali contenute nel registro di esposizione, e a consegnarne copia ai lavoratori stessi in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
2) consegna copia del registro di esposizione all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
3) consegna copia del registro, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità ;
4) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del registro di esposizione all'organo di vigilanza competente per territorio;
5) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di esposizione, nonché copia della
cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia già in possesso.