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Database terminologico
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Rifiuto di amianto
Dominio: Sicurezza e salute sul lavoro
Sottodominio di 1° grado
Fattori di rischio
');">Sottodominio di 2° grado
Amianto
Indicativo grammaticale
Sintagma nominale
Note grammaticali
Maschile singolare
Definizione
Materiale di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dalla legge.

Imballaggio dei rifiuti contenenti amianto
L'imballaggio deve essere effettuato con tutti gli accorgimenti atti a ridurre il pericolo di rotture accidentali. Tutti i materiali devono essere avviati al trasporto in doppio contenitore, imballando separatamente i materiali taglienti. Il primo contenitore deve essere un sacco di materiale impermeabile (polietilene), di spessore adeguato (almeno 0,15 mm); come secondo contenitore possono essere utilizzati sacchi o fusti rigidi. I sacchi vanno riempiti per non più di due terzi, in modo che il peso del sacco pieno non ecceda i 30 kg. L'aria in eccesso dovrebbe essere aspirata con un aspiratore a filtri assoluti; la chiusura andrebbe effettuata a mezzo termosaldatura o doppio legaccio. Tutti i contenitori devono essere etichettati.
Fonte definizione
Art. 2 L. 257/92
Legislazione europea
Direttive 80/1107/CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/CEE, 88/642/CEE, 91/689/CEE, 03/18/CE
Legislazione italiana
D.Lgs. 277/91, L. 257/92
Contiene
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