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Database terminologico
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Indennità di malattia
Dominio: Sicurezza e salute sul lavoro
Sottodominio di 1° grado
Misure protettive
Indicativo grammaticale
Sintagma nominale
Note grammaticali
Femminile singolare
Definizione
Indennità sostitutiva della retribuzione che è pagata ai lavoratori in caso di malattia, a partire dal 4° giorno. Non sono pagati i primi 3 giorni.
L'indennità di malattia spetta per periodi non superiori a 180 giorni di calendario alla quasi totalità degli operai del settore privato e agli impiegati del settore Terziario e Servizi (ex commercio), ai disoccupati e sospesi dal lavoro (appartenenti alle categorie sopra indicate) purché il rapporto di lavoro sia cessato o sospeso da non più di 60 giorni prima dell'inizio della malattia.
L'indennità è pari, per la maggior parte delle categorie, al 50% della retribuzione media globale giornaliera per i primi venti giorni di malattia; al 66,66% per i giorni successivi della stessa malattia o ricaduta.
L'indennità è pagata in genere dal datore di lavoro, il quale procede al relativo conguaglio con i contributi dovuti all'INPS.
Fonte definizione
Legislazione italiana
D.P.R. 1124/65, D.Lgs. 38/2000
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