È definito infortunio sul lavoro l'evento:
1) avvenuto per causa violenta intesa come fattore che opera dall'esterno sulla persona, con azione intensa e concentrata nel tempo;
2) verificatosi in occasione di lavoro (
rischio specifico o generico aggravato del lavoro stesso), ossia ogniqualvolta il lavoro abbia determinato il rischio, anche al di fuori dell'
orario di lavoro. Per occasione di lavoro devono intendersi tutte le condizioni in cui l'attività produttiva si svolge e nella quale è immanente il rischio di
danno per il lavoratore - danno che può provenire dallo stesso apparato produttivo oppure dipendere da fatti e situazioni proprie del
lavoratore - e ogni altra condizione ricollegabile in modo diretto o indiretto allo svolgimento dell'attività lavorativa;
3) che abbia provocato la morte del lavoratore o un'inabilità permanente al lavoro,
assoluta o parziale o ancora un'
inabilità temporanea assoluta che determini l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore Il
datore di lavoro deve denunciare all'INAIL e alla pubblica sicurezza, entro due giorni da quello in cui ne è venuto a conoscenza, ogni infortunio con prognosi superiore a tre giorni mentre il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia al proprio datore di lavoro di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Ove non rispetti tale obbligo ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'evento, non abbia fatto nei termini la denuncia, il lavoratore perde il diritto all'indennità per i giorni precedenti a quello in cui il datore ha avuto notizia dell'infortunio.