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Terminological database |
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Following the links provided within each record, it is possible to access the legal texts which regulate the concept under examination, the concept diagrams in which it appears, as well as other linguistically or conceptually correlated terminological records.
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Agente fisico |
Dominio: Sicurezza e salute sul lavoro
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Sottodominio di 1° grado: | Fattori di rischio |
Indicativo grammaticale: | Sintagma nominale |
Note grammaticali: | Maschile singolare |
Definizione: | Termine che indica fattori di rischio quali il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Misure di prevenzione Nell'ambito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo, in base ai principi generali di prevenzione contenuti nel D.Lgs. 81/2008. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione definiti per ciascun agente fisico. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento. |
Fonte definizione: | Artt. 180-182 D.Lgs. 81/2008
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Legislazione europea: | Direttive 89/391/CEE, 2003/10/CE, 2002/44/CE |
Legislazione italiana: | |
Contiene: | |
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Termini correlati: | |
Diagramma concettuale: | |
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Ricerca promossa e finanziata dall'ISPESL |
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