Qualsiasi
macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.
Obblighi del datore di lavoro
Il
datore di lavoro mette a disposizione dei
lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute; egli attua altresì le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i
rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.
All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione:
1) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
2) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
3) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse.
Il datore di lavoro provvede affinché, per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa alle condizioni di impiego delle attrezzature e ai rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, alle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonche' ai cambiamenti di tali attrezzature.
Il datore di lavoro si assicura che:
1) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevano una
formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro;
2) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.