Pensione a cui ha diritto il
lavoratore assicurato o titolare di assegno di invalidità con decorrenza successiva al 1° luglio 1984, il quale, a causa di infermità o difetto fisico, è impossibilitato in maniera permanente a svolgere una qualsiasi attività lavorativa.
Il lavoratore deve trovarsi nella condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Occorre inoltrare domanda corredata da certificato medico in cui si dichiara la condizione di inabilità e completata con tutta la certificazione medica di prova. La richiesta si inoltra tramite l'amministrazione di appartenenza o l'ultima di servizio.
Sono necessari alcuni requisiti di servizio: almeno 5 anni di contributi di cui tre nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione.
Dal 1° settembre 1995 la pensione di inabilità non può essere cumulata con la rendita Inail dovuta a
infortunio sul lavoro o a
malattia professionale , riconosciuta per la stessa causa.
In ogni caso, se la rendita Inail è di importo inferiore alla pensione Inps, il titolare riceve in pagamento dall'Inps la differenza tra le due prestazioni.