Strumento previsto dalla legge volto a garantire un equo risarcimento ai lavoratori per i
danni cagionati da
infortunio sul lavoro o
malattia professionale e, allo stesso tempo, ad esonerare il
datore di lavoro dalla responsabilità civile nei confronti dei prestatori.
L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro,
assoluta o
parziale, ovvero un'
inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni. L'assicurazione è altresì obbligatoria per le
malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4 del D.P.R. 1124/65, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa.
Il diritto del
lavoratore alle prestazioni sorge al verificarsi dell'infortunio o all'insorgenza della malattia professionale, indipendentemente dall'adempimento degli obblighi contributivi a carico del datore di lavoro in base al principio della automaticità delle prestazioni previdenziali che, a decorrere al 01/01/98, non trova applicazione nei confronti dei
lavoratori autonomi.
Le prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria sono di due tipi:
- prestazioni sanitarie, destinate a garantire il diritto alla salute e finalizzate al recupero dell'attitudine al lavoro;
- prestazioni economiche, che consistono nella corresponsione periodica o una tantum di somme di denaro e si differenziano a seconda delle conseguenze dell'
infortunio o della
malattia professionale.