EOHS Term
Versione tedescaVersione ingleseVersione italiana
 
Database terminologico
Seguendo i link presenti all'interno della scheda è possibile accedere ai testi legislativi di riferimento, ai diagrammi concettuali in cui appare il concetto, nonché ad altre schede del database terminologico correlate dal punto di vista concettuale o linguistico al concetto in esame.


Attrezzatura di lavoro
Dominio: Sicurezza e salute sul lavoro
Sottodominio di 1° grado
Luoghi e attrezzature di lavoro
Indicativo grammaticale
Sintagma nominale
Note grammaticali
Femminile singolare
Definizione
Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.

Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute; egli attua altresì le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.
All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione:
1) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
2) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
3) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse.
Il datore di lavoro provvede affinché, per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa alle condizioni di impiego delle attrezzature e ai rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, alle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonche' ai cambiamenti di tali attrezzature.
Il datore di lavoro si assicura che:
1) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevano una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro;
2) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.
Fonte definizione
Artt. 34-35, 37-38 D.Lgs. 626/94
Legislazione europea
Direttive 89/391/CEE, 89/655/CEE
Legislazione italiana
D.Lgs. 626/94, D.P.R. 547/55
Contiene
Diagramma concettuale
En
Fr
De