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Database terminologico
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Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Dominio: Sicurezza e salute sul lavoro
Sottodominio di 1° grado
Figure professionali e organismi aziendali
Indicativo grammaticale
Sintagma nominale
Note grammaticali
Maschile singolare
Definizione
Persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Modalità di elezione/designazione
1) Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza:
a) è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno;
b) può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo;
c) può essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali.
2) Nelle aziende, o unità produttive, con più di 15 dipendenti:
a) è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda;
b) in assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.

Attribuzioni
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
1) ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro e riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
2) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori nell'azienda ovvero unità produttiva;
3) è consultato sulla designazione dei componenti del servizio di prevenzione e protezione, nonchè sulla nomina degli addetti all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
4) è consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori;
5) riceve una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi;
6) partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
7) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
8) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
9) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Altro
Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli. Egli non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
Fonte definizione
Artt. 18-19 D.Lgs. 626/94
Legislazione europea
Direttiva 89/391/CEE
Legislazione italiana
Contenuto in
Sistema di Gestione per la Prevenzione Integrata (SiGePI)
Varianti
Diagramma concettuale
En
Fr
De
Proposta traduttiva Fr
Délégué du personnel pour la sécurité
Indice di affidabilità Fr
1
Proposta traduttiva De
Arbeitnehmervertreter für den Arbeitsschutz
Indice di affidabilità De
1