EOHS Term
Versione tedescaVersione ingleseVersione francese
 
Database terminologico
Seguendo i link presenti all'interno della scheda è possibile accedere ai testi legislativi di riferimento, ai diagrammi concettuali in cui appare il concetto, nonché ad altre schede del database terminologico correlate dal punto di vista concettuale o linguistico al concetto in esame.


Coordinatore per la sicurezza
Dominio: Sicurezza e salute sul lavoro
Sottodominio di 1° grado
Figure professionali e organismi aziendali
');">Sottodominio di 2° grado
Cantieri
Indicativo grammaticale
Sintagma nominale
Note grammaticali
Maschile plurale
Definizione
Professionista, in possesso di specifici requisiti, designato dal committente o dal responsabile dei lavori allo scopo di integrare il progetto dell'opera con gli aspetti riguardanti la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori in cantiere, e di garantire la concreta attuazione di idonee misure di prevenzione e protezione durante l'esecuzione dei lavori.
Poiché il suo intervento può esplicarsi in due fasi successive ben definite, la legislazione opera una distinzione tra coordinatori per la progettazione e coordinatori per l'esecuzione dei lavori. Ciò nonostante, queste due figure possono coincidere nello stesso soggetto.

Requisiti professionali
Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
2) diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
3) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
Essi devono essere altresì in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.
L'attestato non è richiesto a) per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell'ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore; b) per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio, e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso sopra citato o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di equipollenza.
Fonte definizione
Guida INAIL Direttiva Cantieri; art. 10 D.Lgs. 494/96; art. 9 D.Lgs. 528/99
Legislazione europea
Direttiva 92/57/CEE
Legislazione italiana
D.Lgs. 494/96; D.Lgs. 528/99
Contiene
Diagramma concettuale
En
Fr
De
Proposta traduttiva En
Construction safety supervisor
Indice di affidabilità En
1