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Terminological database |
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Following the links provided within each record, it is possible to access the legal texts which regulate the concept under examination, the concept diagrams in which it appears, as well as other linguistically or conceptually correlated terminological records.
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Valore superiore di azione |
Dominio: Sicurezza e salute sul lavoro
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Sottodominio di 1° grado: | Misure preventive |
');">Sottodominio di 2° grado: | Rumore |
Indicativo grammaticale: | Sintagma nominale |
Note grammaticali: | Maschile singolare |
Definizione: | Livello di esposizione al rumore, pari a LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 \muPa) in relazione rispettivamente al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco , oltre il quale occorre attuare un programma specifico di riduzione del rischio.
Misure preventive e protettive Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente. La sorveglianza sanitaria è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l'opportunità.
Nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione, il datore di lavoro esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito . I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.
Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, per attività che comportano un'elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro può attribuire a detti lavoratori un'esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro le misure di prevenzione e protezione conseguenti e in particolare: a) la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale dell'udito; b) l'informazione e la formazione; c) il controllo sanitario.
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Fonte definizione: | Artt. 188-196 D.Lgs. 81/2008 |
Legislazione europea: | Direttiva 2003/10/CE |
Legislazione italiana: | D.Lgs. 81/2008 |
Termini correlati: | |
En: | |
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Ricerca promossa e finanziata dall'ISPESL |
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