EOHS Term
Versione tedescaVersione ingleseVersione italiana
 
Database terminologico
Seguendo i link presenti all'interno della scheda è possibile accedere ai testi legislativi di riferimento, ai diagrammi concettuali in cui appare il concetto, nonché ad altre schede del database terminologico correlate dal punto di vista concettuale o linguistico al concetto in esame.


Formazione
Dominio: Sicurezza e salute sul lavoro
Sottodominio di 1° grado
Misure preventive
Indicativo grammaticale
Sostantivo
Note grammaticali
Femminile singolare
Definizione
Attività di insegnamento pratico impartite a ciascun lavoratore in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.

Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori con lavoro contrattuale privato di portierato, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in occasione:
a) dell'assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro, in caso di svolgimento di quest'ultimi dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese.
Fonte definizione
Art. 22 D.Lgs. 626/94
Legislazione europea
Direttiva 89/391/CEE
Legislazione italiana
Termini correlati
Diagramma concettuale
En
Fr
De