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Database terminologico
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Valore inferiore di azione
Dominio: Sicurezza e salute sul lavoro
Sottodominio di 1° grado
Misure preventive
');">Sottodominio di 2° grado
Rumore
Indicativo grammaticale
Sintagma nominale
Note grammaticali
Maschile singolare
Definizione

Livello di esposizione al rumore, pari a LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 \muPa) in relazione rispettivamente al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, oltre il quale occorre attuare specifiche misure di tutela.

 

Misure preventive e protettive 

Se, a seguito della valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, riportando i risultati nel documento di valutazione. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore.

Se a seguito della valutazione dei rischi risulta che i valori inferiori di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le seguenti misure:
a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore;
c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro ;
d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
    1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
    2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro ;
g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

 

Nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito.
Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore.

Fonte definizione
Artt. 188-195 D.Lgs. 81/2008
Legislazione europea
Direttiva 2003/10/CE
Legislazione italiana
D.Lgs. 81/2008
Termini correlati
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