EOHS Term
German VersionFrench VersionItalian Version
 
Terminological database
Following the links provided within each record, it is possible to access the legal texts which regulate the concept under examination, the concept diagrams in which it appears, as well as other linguistically or conceptually correlated terminological records.


Piano di sicurezza e di coordinamento
Dominio: Sicurezza e salute sul lavoro
Sottodominio di 1° grado
Documenti/certificazioni
');">Sottodominio di 2° grado
Cantieri
Indicativo grammaticale
Sintagma nominale
Note grammaticali
Maschile singolare
Definizione
Documento, redatto dal coordinatore per la progettazione, contenente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori; essendo parte integrante del contratto d'appalto, esso contiene anche la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

Contenuti
Il piano è costituito da una relazione tecnica e da prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. Esso contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi:
1) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
2) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;
3) servizi igienico-assistenziali;
4) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
5) viabilità principale di cantiere;
6) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
7) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
8) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
9) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;
10) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto;
11) misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in galleria;
12) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
13) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
14) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
15) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano;
16) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.

Altre informazioni
Il committente, o il responsabile dei lavori, trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
L'impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e di coordinamento e nel piano operativo di sicurezza.
I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
Fonte definizione
Artt. 11-12, D.Lgs. 528/99
Legislazione europea
Direttiva 92/57/CEE
Legislazione italiana
D.Lgs. 494/96, D.Lgs. 528/99
Varianti
PSC, Piano di sicurezza e di salute, Piano per la sicurezza
Diagramma concettuale
En
Fr
De