EOHS Term
Versione tedescaVersione ingleseVersione italiana
 
Database terminologico
Seguendo i link presenti all'interno della scheda è possibile accedere ai testi legislativi di riferimento, ai diagrammi concettuali in cui appare il concetto, nonché ad altre schede del database terminologico correlate dal punto di vista concettuale o linguistico al concetto in esame.


Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
Dominio: Sicurezza e salute sul lavoro
Sottodominio di 1° grado
Figure professionali e organismi aziendali
');">Sottodominio di 2° grado
Cantieri
Indicativo grammaticale
Sintagma nominale
Note grammaticali
Maschile singolare
Definizione
Soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, designato dal committente o dal responsabile dei lavori prima dell'affidamento dei lavori, per l'esecuzione dei seguenti compiti:
1) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
2) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
3) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
4) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
5) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle misure di tutela e alle prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro;
6) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Fonte definizione
Artt.2-3, 5, D.Lgs. 528/99; art.5, D.Lgs. 494/96
Legislazione europea
Direttiva 92/57/CEE
Legislazione italiana
D.Lgs. 494/96; D.Lgs. 528/99
Contenuto in
Sinonimi
Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera
Termini correlati
Diagramma concettuale
En
Fr
De
Proposta traduttiva De
Koordinator bei der Ausführung des Bauvorhabens
Indice di affidabilità De
1