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Database terminologico
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Valutazione dei rischi
Dominio: Sicurezza e salute sul lavoro
Sottodominio di 1° grado
Misure preventive
Indicativo grammaticale
Sintagma nominale
Note grammaticali
Femminile singolare
Definizione

Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

 

La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi, e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

 

Tale valutazione è effettuata dal datore di lavoro, che elabora anche il relativo documento di valutazione dei rischi, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

 

La valutazione e il relativo documento debbono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate e il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

Fonte definizione
Artt. 2, 28-29 D.Lgs. 81/2008
Legislazione europea
Direttiva 89/391/CEE
Legislazione italiana
D.Lgs. 81/2008
Varianti
Valutazione del rischio
Termini correlati
Diagramma concettuale
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