Livello di
esposizione giornaliero alle
vibrazioni che, se raggiunto o superato, obbliga il
datore di lavoro ad elaborare e applicare un programma di misure tecniche o organizzative volte a ridurre al minimo l'esposizione e i
rischi che ne conseguono, considerando in particolare:
a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;
b) la scelta di
attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;
c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente le
vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la
vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;
d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del
luogo di lavoro e dei sistemi sul luogo di lavoro;
e) la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei
posti di lavoro;
f) l'adeguata
informazione e
formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;
g) la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;
h) l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;
i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità .
Se, nonostante le misure adottate, il
valore limite di esposizione è stato superato, il datore di lavoro prende misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e adatta di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.
Per le vibrazioni tramesse al sistema mano-braccio il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione è fissato a 2,5 m/s2; per le vibrazioni trasmesse al corpo intero il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2.