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Terminological database
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Amianto
Dominio: Sicurezza e salute sul lavoro
Sottodominio di 1° grado
Fattori di rischio
');">Sottodominio di 2° grado
Amianto
Indicativo grammaticale
Sostantivo
Note grammaticali
Maschile singolare
Definizione
Con tale termine si indicano i seguenti silicati fibrosi: actinolite, amosite,antofillite, crisotilo, crocidolite, tremolite.

Caretteristiche e utilizzo
L'amianto ostacola la trasmissione di suoni e calore, resiste alle alte temperature e protegge dalle fiamme, è facilmente filabile (adatto per creare tessuti), leggero e resiste all'attacco corrosivo degli acidi. In virtù di tali qualità, ha trovato vastissimo impiego nella produzione di numerosi manufatti ad uso industriale e civile (il 75% di tutto l'amianto nel settore edilizio) quale isolante acustico, termico, anticondensa.

Obblighi del datore di lavoro
Nelle attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, il datore di lavoro
1) fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti a dette attività, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su: a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dei materiali contenenti amianto; b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare; c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei mezzi individuali di protezione; d) le misure di precauzione particolari da prendere per ridurre al minimo l'esposizione. L'informazione è ripetuta con periodicità triennale e comunque ogni qualvolta vi siano delle modifiche nelle lavorazioni che comportino un mutamento significativo dell'esposizione;
2) assicura che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di amianto non superiori alle necessità delle lavorazioni e che l'amianto in attesa di impiego, se in forma fisica tale da presentare rischio di introduzione, non sia accumulato sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;
3) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi sia emissione di polvere di amianto nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione della polvere deve avvenire il più possibile vicino al punto di emissione;
4) mette a disposizione dei lavoratori: a) adeguati indumenti di lavoro o protettivi; b) mezzi di protezione delle vie respiratorie da usarsi in operazioni con manipolazioni di prodotti polverosi e nelle pulizie;
5) provvede a che gli scarti ed i residui delle lavorazioni siano raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appositi imballaggi chiusi e non deteriorabili, oppure con applicazione di rivestimenti idonei sui quali deve essere apposta un'etichetta indicante che essi contengono amianto;
6) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti, effettuando l'asportazione della polvere a mezzo di aspiratori adeguati.
Fonte definizione
Art. 23, 28 D.Lgs. 277/91
Legislazione europea
Direttive 76/769/CEE, 80/1107/CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/CEE, 88/642/CEE, 03/18/CE
Legislazione italiana
D.Lgs. 277/91, L. 257/92
Contiene
Contenuto in
Sinonimi
Asbesto
Termini correlati
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